Si invitano i docenti a tempo determinato a usufruire delle ferie come di seguito specificato. In caso contrario questo Istituto procederà come riportato nelle “Indicazioni operative” in coda alla presente. Di seguito informazioni sul tema specifico. Facendo propri i contenuti della nota 11853/2024 dell’Usr Piemonte si invitano i docenti a tempo determinato a usufruire delle ferie come di seguito specificato. In casocontrario questo Istituto procederà come indicato nelle “Indicazioni operative” riportate nella presente. Diseguito informazioni sul tema specifico come da nota citata.
Premessa:
La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall’art. 35 del CCNL2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle
ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all’art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L’applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale, …), ma anche il periodo ricompreso tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e il termine delle lezioni e il 30 giugno.
La suddetta circostanza ha dato avvio ad un cospicuo contenzioso volto ad ottenere la liquidazione dell’indennità sostitutiva delle ferie in applicazione letterale della disposizione normativa prima citata: nello specifico, i ricorrenti, chiedevano di espungere, dall’ammontare dei giorni da decurtare, il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La tematica sopra evidenziata ha subito un’evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con l’ordinanza della Suprema Corte n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto. Principio di Diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’ indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’ indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l’ art 5 comma 8 del dl 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all’ art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare,il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30giugno di ogni anno”.
Indicazioni operative:
Alla luce della suddetta ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024 e della Nota USR Piemonte citata si ritiene opportuno provvedere, all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti, …) o anche nel periodo intercorrente tra il 1 settembre e la data di inizio delle lezioni e la data di fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.
Si rimanda, inoltre, per più informazioni, ai contenuti della nota 11853/2024 dell’Usr Piemonte.
Il Dirigente scolastico
Dott. Michele Serra
firma apposta a mezzo stampa




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